Proposta di modifica n. 1.66 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 10/02/17

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Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.