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Articolo aggiuntivo n. 19.04 al ddl C.4280 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 13/02/17

  Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo.

Art. 19-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 è inserito il seguente:
  861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto con le seguenti caratteristiche:
    a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati T2: obbligazioni di pari valore nominale, durata non superiore ad anni 10 ed aventi rendimento pari al btp di durata analoga;
    b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni infruttifere di valore nominale pari al 60 per cento del valore dei titoli originari;
    c) ai possessori di azioni: warrant aventi caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle banche in risoluzione. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 858.

I soggetti che hanno aderito alla proposta di rimborso forfettario hanno la possibilità di recedere dalla suddetta, riconsegnando la somma incassata al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed aderendo al concambio dei titoli delineato dal presente comma.