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Proposta di modifica n. 21.3 al ddl C.4280 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Id. em. 21.4

testo emendamento del 13/02/17

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.