Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.06 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.