Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 5.01 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni per le situazioni di calamità naturale).

  1. Al fine di semplificare le attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di pagamento dei contributi ai cittadini ed alle amministrazioni pubbliche nel caso di calamità naturale, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di interventi di riparazione e ricostruzione dei beni mobili ed immobili delle zone in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi a professionisti iscritti ad ordini professionali e a professionisti non iscritti in ordini, albi e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con riferimento a competenze tecniche specifiche;
    b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, demandando ai singoli professionisti, l'assolvimento dei compiti e delle funzioni finalizzate a favorire i cittadini e le pubbliche amministrazioni nel processo di quantificazione dei danni di previsione e predisposizione dei fondi necessari al restauro, riparazione ed alla ricostruzione beni danneggiati.

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.