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Articolo aggiuntivo n. 6.04 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche).

  1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;
   b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;
   c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.