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Proposta di modifica n. 7.18 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 14/02/17

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In questi casi, l'indennità di malattia riconosciuta è corrisposta a tutti i lavoratori ad esclusiva condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite almeno quattro mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, o che i lavoratori interessati abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata.