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Proposta di modifica n. 7.22 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 14/02/17

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  9. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, godono della sospensione dei termini per il versamento dei tributi e delle imposte da loro dovuti per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino a un massimo di ventiquattro mesi.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'attuazione della sospensione dei termini per il versamento dei tributi dovuti.
  11. I lavoratori sono tenuti, decorso il periodo di sospensione, a versare le imposte dovute per tale periodo con facoltà di rateizzazione delle stesse.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza applicazione di interessi di legge o di mora.
  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  14. All'articolo 96, camma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  16. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13 a 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.