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Proposta di modifica n. 7.19 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 14/02/17

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Al fine di definire sulla base di criteri oggettivi le situazioni in cui i lavoratori possiedono una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riconoscimento di tutte le condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie gravi, che comportino l'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa, riscontrabili da parte di un'autorità medica riconosciuta dalle strutture pubbliche, ai fini delle prestazioni INPS e INAIL.
  10. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.