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Proposta di modifica n. 5.17 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

        all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

            «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

        24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2014:    –  40.000;

        2015:    –  40.000;

        2016:    –  40.000.