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Articolo aggiuntivo n. 9.07 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).

  1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di semplificare il sistema di classificazione del codice Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coinvolgere nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;
   b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;
   c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

  1-bis. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.