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Proposta di modifica n. 5.23 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.