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Proposta di modifica n. 13.16 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, in caso di malattia e infortunio previsti dal presente articolo, non solo soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, né agli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 in relazione al periodo di tempo della malattia o dell'infortunio. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni della malattia o dell'infortunio ai competenti uffici finanziari entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termini la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7 comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.