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Proposta di modifica n. 18.5 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 18.
argomenti:  

testo emendamento del 14/02/17

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).

  1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso, né sono utilizzabili a fini disciplinari.
  2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.