Articolo aggiuntivo n. 20.07 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ferie solidali).

  1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo possono essere ceduti in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.