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Proposta di modifica n. 7.6 ai ddl C.2629 , C.4280 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria. La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.