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Proposta di modifica n. 13.3 ai ddl C.2629 , C.4280 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 14/02/17

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.