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Sub Emendamento n. 3.2002/2 dell'emendamento 3.2002 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 15/02/17

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All'emendamento 3.2002, dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:

        «3-quater. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

            a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

            b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

            3-quinquies. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttivo sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area.».