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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/02/17

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Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che a seguito dell'obbligo di ricollocazione del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non abbiamo potuto completare le procedure programmate, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, volte alla stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, alla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si intende riferito anche al personale che ha superato le prove selettive previste dall'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in ogni caso, portare a termine le suddette procedure. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzate alle assunzioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai precedenti periodi si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali».