Proposta di modifica n. 1.66 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/02/17

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Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché di aver adottato ulteriori misure di razionalizzazione della spesa relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali».