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Proposta di modifica n. 3.24 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/02/17

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Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti al 31 dicembre 2013 si applicano, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra l'1 gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento-del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle aziende di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

        3-ter. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 3-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del comma 3-bis, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

        3-quater. I trattamenti pensionistici di cui al comma 3-bis sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018,2019,2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».