Proposta di modifica n. 3.28 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/02/17

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Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 274, le parole: ''nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

            b) al comma 275, le parole: ''nel corso degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

            c) al comma 276, le parole: ''2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';

        3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 14 milioni per l'anno 2019 e a 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».