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Proposta di modifica n. 5.83 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali.

        All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente.

        Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientaIe, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.

        Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.

        Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».