Proposta di modifica n. 3.69 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/02/17

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 20 17 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 e a 24 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai tini del bilancio triennale 2017 - 2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 24 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».