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Proposta di modifica n. 3.78 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/02/17

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Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. A decorrere dall'anno 2017, al fine di migliorare l'efficienza delle procedure amministrative, di assicurare la correttezza dell'erogazione delle prestazioni e di limitare il rischio di erogazioni indebite e di frodi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a stipulare accordi con istituzioni pubbliche di Paesi esteri per lo scambio dei dati anagrafici, dello stato civile e della notizia dei decesso di tutti i titolari delle prestazioni gestite, sia in regime nazionale che in regime di totalizzazione internazionale.

        3-ter. Gli accordi di cui al comma 3-bis potranno essere stipulati con le istituzioni di Paesi con cui non sono in vigore convenzioni internazionali di sicurezza sociale previo assenso dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».