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Articolo aggiuntivo n. 3.0.50 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 16/02/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei loro dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».