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Proposta di modifica n. 9.14 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 17/02/17

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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1º gennaio 2018, allo scopo di adottare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, le relative disposizioni attuative, affinché le autorizzazioni all'attività di trasporto possano essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale, prevedendo altresì che, nell'atto di costituzione del raggruppamento, siano specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata».