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Proposta di modifica n. 13.1000 al ddl S.2630 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato

testo emendamento del 17/02/17

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APPROVATO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

6-ter. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-bis. - (Disposizioni finanziarie) 1.            Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».