Articolo premissivo n. 01.01 al ddl C.3671-ter in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/02/17

  All'articolo 15, premettere il seguente:

Art. 14.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina della crisi delle grandi imprese soggette alla amministrazione straordinaria, oggi disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
  2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e segnatamente con il diritto fallimentare vigente.
  3. I decreti legislativi previsti dal comma primo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi a seguito di deliberazione preliminare del Consigli dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Se decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
   5. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dall'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.