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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.3671-ter in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/02/17

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'accesso alla procedura e la dichiarazione dello stato d'insolvenza da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria, dovrà essere ispirato a snellezza e tempestività dei processi decisionali in ragione della esigenza di salvaguardare la continuità aziendale dei complessi produttivi e l'ammissione alla procedura o il rigetto dell'istanza dovrà essere dichiarata entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.