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Proposta di modifica n. 1.9 al ddl C.4304 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/02/17

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «2016» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2017» e prima delle parole: «ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al 2016». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.