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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl C.4304 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/02/17

  Sostituire il comma 13 con i seguenti:

  13. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 9-bis:
    1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno»;
    2) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
    3) al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».

   b) dopo il comma 9-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
    9-quater. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale avente i requisiti di cui al comma 6 e dai lavoratori di cui al comma 8 e per l'esigenza di assicurare organizzazioni stabili per garantire servizi indispensabili già erogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, negli anni 2017 e 2018, possono adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2016 e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni con i criteri di cui al comma 9-sexies. Le assunzioni dei lavoratori di cui al comma 8 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali di cui ai commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    9-quinquies. Nel periodo transitorio gli enti di cui al comma precedente possono assumere, nel rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, a tempo indeterminato personale idoneo inserito in proprie graduatorie all'esito delle procedure di cui ai commi 6 e 6-quater definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. L'avvio di nuove procedure selettive è subordinato alla verifica dell'assenza nella stessa amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. La disposizione di cui al comma 6, secondo periodo, si applica anche al personale non dirigenziale in servizio presso gli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario.
    9-sexies. Per rispondere ad esigenze di carattere eccezionale finalizzate al superamento del precariato favorendo l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 9-quinquies che non trova collocazione nel periodo transitorio nella stessa amministrazione che ha emanato il bando e del personale di cui al comma 8, le Regioni a statuto speciale sono autorizzate ad istituire un ruolo unico regionale dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di collocamento che privilegiano il criterio della territorialità ai fini dell'assegnazione. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte delle Regioni, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive, a regime, per la copertura della spesa da sostenersi per il personale iscritto, determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalle medesime Regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Gli enti che hanno vuoti in organico, nel rispetto del proprio fabbisogno e dei vincoli finanziari prescritti dai rispettivi ordinamenti e del principio di adeguato accesso dall'esterno, procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti collocati nel ruolo unico regionale fino ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre il termine di cui al comma successivo.
    9-septies. Per le finalità di cui al comma 9-sexies, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato e per la necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale interessato, gli enti territoriali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente iscritti nel ruolo unico regionale, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, per un periodo di tre anni dal 1o gennaio 2018. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno dichiarato il dissesto finanziario è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    9-octies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo con le Regioni a statuto speciale, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.
    9-nonies. Entro il 31 dicembre 2018 le Regioni a statuto speciale definiscono modalità di collocamento nel mercato del lavoro del personale che nel periodo transitorio non risulti idoneo all'esito di procedure selettive e del personale idoneo, collocato nel ruolo unico regionale che entro il termine di cui al comma 9-septies non risulti assunto a tempo indeterminato.
    13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13-ter a 13-septies.
    13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68, sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66.

  13-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
    13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
    13-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
    13-septies. Le modifiche introdotte dai commi 13-ter e 13-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.