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Proposta di modifica n. 6.5 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

INAMMISSIBILE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adattarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

        «Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

        2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

        3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».