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Proposta di modifica n. 6.5 al ddl C.4304 in riferimento all'articolo 6.
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testo emendamento del 20/02/17

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.