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Proposta di modifica n. 6.7 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

            "b) 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

            c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; là detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

1-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».