Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 4.2 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 22/02/17

sharingList();

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Collocamento lavoratori portuali). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, presso i centri per l'impiego competenti per i porti nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, sono istituiti appositi elenchi nei quali sono inseriti i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

        2. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie fanno ricorso prioritariamente ai lavoratori inseriti negli elenchi di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in caso di previsioni di nuove assunzioni. Qualora assunti, i lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi.

        3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».