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Articolo aggiuntivo n. 5.0.1 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per l'offerta dei servizi socio-educativi)

        1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "potenziamento offerta dei servizi socio educativi", la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.

        2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del ,decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

        3. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 2 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

            a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

            b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

        4. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

            a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi "Fondi di riserva e speciali" delle missioni "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

            b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».