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Proposta di modifica n. 7.9 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri».