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Proposta di modifica n. 6.40 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a); c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.

        L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:

            a) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;

            b) ISO euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;

            c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.

        2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera a), nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni».

 

        2-ter. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014».