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Articolo aggiuntivo n. 7-NOVIES.0.9 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 7-NOVIES.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-decies.

(Misure straordinarie per il settore del Banqueting)

        1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la conferenza unificata e le associazioni di categoria di settore sono definite misure per il rilancio della competitività del settore del Banqueting.

        2. Le misure di cui al comma precedente devono individuare specifiche misure di incentivazione e definire le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria] i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione.

        3. Al fine di rafforzare l'attuazione degli investimenti e promuovere forme di occupazione stabile qualificato, ai datori di lavoro privati che effettuano investimenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, che garantiscono la continuità occupazionale di tutti i dipendenti assunti con contratto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto] per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 5.000 euro su base annua.

        4. La gestione delle misure di cui ai precedenti commi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa sulla base di una apposita convenzione con il Ministro dello sviluppo economico.

        5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».