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Articolo aggiuntivo n. 4.0.4 al ddl S.2692 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/02/17

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RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4.1

        1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 1, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla seguente: ''sedici'';

                dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

            ''i-bis) del mare di Sicilia orientale 2'';

            b) all'Allegato A:

                al numero 9) le parole: ''Porti di Augusta e Catania'' sono sostituite dalle seguenti: ''Porto di Catania'';

                dopo il numero 9), è aggiunto il seguente:

        ''9-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2 Porto di Augusta''».