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Proposta di modifica n. 1.18 al ddl S.2603 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 22/02/2017 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Marco FILIPPI (PD)

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesime finalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone.

        2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».