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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.2603 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 22/02/2017 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Marco FILIPPI (PD)

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 1-bis. – 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul proprio sito web istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di call center, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.

        2. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di call center hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto obbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioni amministrative di cui all'articolo l, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

        3. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».