Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.2603 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 22/02/2017 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Marco FILIPPI (PD)

testo emendamento del 22/02/17

sharingList();

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 1-bis. – 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno delle chiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul proprio sito web istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di call center, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative per violazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.».