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Articolo aggiuntivo n. 1.0.5 al ddl S.2603 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 22/02/2017 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Marco FILIPPI (PD)

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 1-bis. – 1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249. ».