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Articolo aggiuntivo n. 1.0.6 al ddl S.2603 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/02/17

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Dopo l'articolo, aggiungere,  il seguente:

Art. 1-bis.

(Sistema informativo integrato degli operatori)

        1. Al fine di assicurare che gli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, rispettino i principi generali di correttezza, chiarezza, professionalità ed uniformità di comportamento, è istituito presso il gestore del registro pubblico un Sistema informativo integrato per gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del registro pubblico delle opposizioni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità.

        2. Tali flussi comprendono le informazioni concernenti eventuali violazioni delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che istituisce il registro delle opposizioni, nonché quelle relative ai controlli effettuati dal Garante per la protezione dei dati personali sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

        3. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione degli operatori che violano le prescrizioni del regolamento, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima e del Garante in materia.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dal gestore è determinata dall'Autorità, a carico degli operatori del settore e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».