Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.67 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di accompagnamento è soggetta a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

        Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano per gli aventi diritto, una eventuale riduzione parziale del beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

        3-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 giugno 2013. n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».