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Proposta di modifica n. 6.74 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

        3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».