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Proposta di modifica n. 7.100 al ddl S.2629 in riferimento all'articolo 7.
  • presentato il 24/02/2017 in VI Finanze e tesoro del Senato dal Governo.
  • status: Approvato

testo emendamento del 24/02/17

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Apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2,» con le seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.»;

        b) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la garanzia può essere concessa, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera a), su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi.».