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Proposta di modifica n. 5.1 al ddl C.2950 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 28/02/17

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le forme speciali di partenariato previste dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere attivate anche dagli Enti Locali con le imprese culturali di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile per finalità culturali.
  2-ter. Le proposte di partenariato sono preventivamente autorizzate dal Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, che abbiano a oggetto beni sottoposti alle forme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2-quater. Al fine di promuovere i valori dell'identità culturale e di coesione delle comunità locali, in caso di proposte di riuso di beni dello Stato e degli enti locali, ivi comprese quelle finalizzate all'attivazione di sedi di imprese culturali, classificati da oltre 5 anni in grave condizione di sottoutilizzazione o in stato di abbandono, non si applica il principio di fruttuosità dei beni pubblici, previsto per lo Stato dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per i Comuni dall'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater sono altresì consentiti provvedimenti concessori semplificati, ivi compreso il comodato d'uso anche di lungo periodo, fermo restando a carico dei concessionari l'onere di manutenzione ordinaria dei beni concessi e l'obbligo di non distogliere l'uso dei beni concessi per le finalità culturali previste dalle concessioni.
  2-sexies. Non costituisce inosservanza a tale obbligo l'attivazione di servizi complementari, anche non direttamente afferenti alle finalità culturali delle concessioni d'uso, finalizzate a consolidare il principio di sostenibilità della gestione del bene e delle precipue finalità culturali previste dalla concessione.